Legislazione sulle donazioni di beni per solidarietà sociale.
8 Febbraio, 2018La Legge 166/2016
Fragilità, povertà, varie forme di disagio ed esclusione sociale, spesso impediscono l’accesso a beni primari come alimenti e farmaci. Una società attenta ai bisogni presenti e a quelli futuri dei propri cittadini guarda alla lotta allo spreco come ad una opportunità che interessa tutti gli ambiti del vivere. Noi mangiamo, ci vestiamo, acquistiamo beni, e consumiamo spesso in eccesso; allo stesso tempo, molte persone non hanno questa opportunità, e le disuguaglianze che contraddistinguono la nostra società sono spesso legate all’accessibilità nei confronti di beni e servizi.
Questa legge attiva la rete della solidarietà, e valorizza il ruolo delle donazioni, della responsabilità sociale d’impresa e di un rinnovato senso di comunità.
Di fronte a bisogni complessi, deve corrispondere un sistema di welfare moderno, inclusivo, in grado di fornire risposte adeguate al rispetto della dignità della persona e ai bisogni dei cittadini. In questo senso, vanno le ormai consolidate esperienze dei banchi alimentari, degli empori solidali, dei ristoranti sociali, dei consultori che prestano cure a chi non se le può permettere, a cui si vanno aggiungendo nuove esperienze.
Un’eccellenza che vede l’Italia come protagonista di questo cambiamento culturale e sociale, all’avanguardia nel panorama internazionale sul fronte normativo così come delle buone pratiche diffuse sul territorio.
Le novità introdotte nella Legge di Bilancio 2018
Grazie alle nuove modifiche votate in Commissione Bilancio della Camera si potranno donare i medicinali, gli articoli di medicazione, i prodotti per la cura della persona e della casa e quelli di cartoleria. In relazione a farmaci e medicinali, si definiscono i soggetti donatori del farmaco e in quali casi i medicinali sono donabili, nel rispetto di qualità, tracciabilità, e idoneità all’utilizzo.
Vengono inoltre rese più chiare ed omogenee le regole fiscali. La donazione non si considera “cessione” ai fini fiscali e dunque non genera ricavi, consentendo, quindi all’impresa di dedurre tutti i costi ai fini Iva, le operazioni sono equiparate a quelle di distruzione dei beni: nessuna imposta sulle merci in uscita, mentre è riconosciuta la detrazione dell’Iva assolta a monte.
Lo scopo principale è stato semplificare le procedure per chi decide di donare. Se la cessione gratuita, considerata nel suo insieme, è di valore inferiore a 15 mila euro o si tratta di eccedenze alimentari facilmente deperibili potrà essere certificata solo con documento di trasporto o titolo equipollente. Negli altri casi è richiesta una comunicazione riepilogativa da inviare per via telematica dal donatore all’amministrazione finanziaria entro il quinto giorno del mese successivo. L’ente beneficiario deve rilasciare la propria dichiarazione attestante l’impegno ad usare i beni in conformità alle finalità istituzionali.